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Ieri è stato pubblicato il testo del Decreto Ristori BIS (Decreto legge del 9 novembre 2020 n. 149) sulla Gazzetta Ufficiale.

Tra le altre previsioni il Decreto dispone nuove norme per il Congedo Straordinario Covid e per il Bonus Baby sitter.

Come al solito in attesa delle circolari applicative dell’INPS, vi riassumiamo le disposizioni contenute nel Decreto

Per le zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, all’art. 13 viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti di alunni delle suddette scuole, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile.

Il successivo art. 14 invece, sempre per le zone rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, introduce un bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori autonomi (il testo non chiarisce se entrambi i genitori debbano essere lavoratori autonomi), nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Sia il congedo straordinario (art. 13) che il bonus baby sitter (art. 14) sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Come potete vedere, ancora una volta il testo del Decreto non sembra chiarire tutti i dubbi interpretativi e le modalità applicative delle nuove disposizioni. Come al solito vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

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