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Nel confermarvi la proroga fino al 15 ottobre di tutte le previsioni dell’accordo aziendale sui permessi COVID-19 (in attesa dell’approvazione da parte del Parlamento della proroga dello Stato di Emergenza fino al 31 gennaio), vi comunichiamo che è uscita la circolare INPS 116 del 2/10/2020 “Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli”.

La legge ha previsto una norma finalizzata a offrire un supporto fino al 31/12/20 (diritto alla Smart Working oppure congedo in caso di impossibilità allo SW) ai genitori che lavorano qualora il figlio convivente minore di 14 anni fosse posto in quarantena in conseguenza di un contatto verificatosi nella scuola.

La legge prevede la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in SW per tutto il periodo di quarantena del figlio. Solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in SW uno dei genitori può astenersi dal lavoro utilizzando un congedo per il quale è riconosciuta dall’INPS una indennità pari al 50% della retribuzione. La contribuzione figurativa (ai fini pensionistici) è piena.

La possibilità di ricorrere a una delle due misure è riservata a uno solo dei due genitori, oppure ad entrambi, ma non negli stessi giorni.

Non è possibile farvi ricorso per i giorni in cui l’altro genitore è a sua volta in SW oppure non svolge alcuna attività lavorativa (per esempio perché non occupato o sospeso dal lavoro perché posto in cassa integrazione). E’ invece compatibile con le ferie dell’altro genitore.

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