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Il rinnovo del CCNL ha stabilito il recupero del differenziale inflattivo con gli aumenti di salario diretto, ottenuto anche tramite la limitazione dell’accantonamento del TFR.
Per effetto di ciò, nel periodo da gennaio 2012 a dicembre 2014 il Trattamento di Fine Rapporto viene calcolato sulle voci di retribuzione previsti dal CCNL: stipendio, scatti, ex ristrutturazione tabellare. Di conseguenza, è variata anche la base imponibile dei Fondi di Previdenza Complementare, nel caso in cui gli Statuti del Fondi prevedono come riferimento l’imponibile TFR.
La normativa è stata applicata da giugno.
Con la busta paga di settembre, l’azienda ha provveduto a effettuare i conguagli per il periodo da gennaio a maggio. Sul cedolino sono state infatti indicate le somme di TFR e di contribuzione, sia aziendale che del lavoratore, a Previdenza complementare versate in eccedenza nel periodo gennaio/maggio. La relativa compensazione è avvenuta con lo stesso cedolino di settembre; nel caso in cui non c’è totale capienza, il recupero proseguirà con i prossimi stipendi.
Data la complessità della materia, ci riserviamo di verificare la correttezza dell’applicazione sulle singole voci.
Vi ricordiamo che su Cedolino on line, aprendo la propria busta paga si potrà visualizzare la News con la spiegazione delle singole voci relative.

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