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busta pagaAllo scopo di favorire la diffusione delle novità presenti sul cedolino di dicembre, pubblichiamo un estratto della relativa comunicazione aziendale presente in Intranet.

 

Tredicesima mensilità

L’importo relativo alla 13^ mensilità è esposto, in base ai ratei spettanti (colonna Q.TA’), con voci paga diversificate in base alla rilevanza delle singole voci ai fini dell’accantonamento del T.F.R.

Le voci che compongono la 13^ mensilità sono le seguenti:

  • 5WTD = 13^ mensilità utile TFR (stipendio/scatti anzianità /indennità ex ristrutturazione)
  • 5WTE = EDR su 13^ (non utile al TFR)
  • 5WTL = quota di retribuzione mensile fissa non utile al TFR (es. assegno personale valido x 13 mensilità)

 

Giornate di solidarietà obbligatorie previste dall’accordo del 19 ottobre 2012 – liquidazione anticipo

E’ stato effettuato il rimborso (pari al 60% della trattenuta effettuata) delle giornate di riduzione di orario/sospensione di attività (ASO) previste dal Protocollo Occupazione e Produttività 19/10/2012 ed effettuate dal Personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi tra l’inizio del 2013 ed il 30 novembre u.s..
Nel cedolino si può trovare:

  • per le giornate di ASO già trattenute da febbraio a novembre, l’addebito dell’incidenza sulla tredicesima mensilità (2RMP – 2RAF e 2RSV), calcolato secondo la regola INPS : retribuzione mensile x 13 : 12;
  • per le giornate già fruite e non ancora addebitate (di massima quelle effettuate nel mese di novembre) l’addebito della giornata e dell’incidenza sulla tredicesima;
  • in entrambi i casi l’accredito (con voce 5I18) del controvalore che sarà rimborsato da INPS per le giornate di assenza.

 

Conguaglio d’imposta

E’ stato effettuato il conguaglio d’imposta 2013: vedi Sezione FISCALE – casella “IRPEF Netta”, importo in corrispondenza della riga “C” (C = Conguaglio).
Se l’importo del conguaglio è negativo  vengono restituite delle somme, se è positivo vengono invece trattenute. Il conguaglio è il risultato del confronto tra l’imposta annuale (con esclusione di quanto trattenuto a titolo di imposta a tassazione separata e/o agevolata 10% sulle retribuzioni accessorie) ,  calcolata sulla base delle aliquote vigenti al netto delle detrazioni spettanti , e il TOTALE IRPEF NETTA trattenuta fino al corrente mese di dicembre.
E’ stato effettuato il conguaglio detrazioni d’imposta 2013, sia da lavoro dipendente che per carichi familiari: vedi Sezione FISCALE –  caselle “Lav. dip”, “Coniuge”, “Figli/Altri” etc., importo in corrispondenza della riga “C” (C = Conguaglio). Se l’importo del conguaglio è positivo vengono restituite delle somme, se è negativo vengono invece trattenute.
E’ sempre consigliabile, qualora si voglia procedere ad un controllo, evitare di confrontare conguagli relativi ad anni diversi.
E’ inoltre possibile avere ulteriori informazioni digitando sulla “lente” del cedolino on line la casella IRPEF NETTA.

 

Fondo Nazionale del Settore del Credito per i progetti di solidarietà – Fondazione Prosolidar  

Nello stipendio di dicembre si è provveduto, con voce 1137, alla trattenuta per l’anno 2013 della quota di 6 euro prevista dagli accordi stipulati con le OO.SS.
Si ricorda che è disponibile la procedura web per dare disdetta alla contribuzione ovvero per ripristinarla. La procedura (disponibile sulla Intranet Aziendale > Home>PERSONA>Welfare>Solidarietà>Prosolidar – revoca adesione) verrà riaperta il 2 gennaio 2014 e resterà  attiva fino al 21 novembre 2014;  entro tale data si potranno modificare le contribuzioni previste per il mese di dicembre 2014.

 

Polizze assicurative rischio morte/invalidità permanente

In attuazione dell’Art.12 del D.L.102/2013, sul cedolino di dicembre è stato applicato il nuovo massimale di detraibilità dei premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente, che passa da 1.291,14€ a 630,00€ per il periodo d’imposta in corso alla data del  31 dicembre 2013.

 

Conguaglio contribuzione al Fondo Sanitario

In base all’Art. 9 dello Statuto del Fondo Sanitario,  le quote percentuali a carico degli “iscritti in servizio” e dei relativi familiari:

  • sono applicate su tutte le voci della retribuzione imponibile ai fini INPS con il limite massimo annuo di euro 105.677,00 e mensile di euro 8.806,00 con conguaglio nel mese di dicembre. Se in alcuni  mesi dell’anno l’imponibile INPS è risultato maggiore di 8.806,00 euro, il calcolo della trattenuta al Fondo sanitario  è stata effettuata su tale importo (definito massimale mensile). La quota di imponibile eccedente viene considerata nel conguaglio di fine anno;  
  • per i titolari di rapporto a tempo parziale, la retribuzione imponibile è determinata in via virtuale sulla base di quella riferita al corrispondente lavoro a tempo pieno;
  • ove l’iscritto sia assente dal servizio senza trattamento retributivo o con retribuzione ridotta, la retribuzione imponibile è determinata in via virtuale assumendo quella che percepirebbe se fosse in servizio.
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