Pubblicato il – 28 Giugno 2019


“Assoggettamento” delle ferie non fruite

L’azienda ha diramato oggi un promemoria sulle regole fruizione ferie e sulla questione “assoggettamento previdenziale” relativo alle ferie non fruite entro i 18 mesi dalla amturazione, ovvero entro fine giugno dell’anno successuivo a quello di maturazione. Tale imposizione sarà “restituita” al momento della fruizione.  Vi ricordiamo che he per approfondimenti potete consultare la nostra Guida a Ferie, Ex Festività e PCR e potete contattare anche i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovate tutti i loro riferimenti).

Le “Regole in materia di orario di lavoro, ferie e permessi” stabiliscono che le ferie (compresi gli eventuali residui degli anni precedenti) e i permessi ex festività devono essere fruiti da parte di tutti i colleghi del Gruppo nel corso del 2019.
Particolare attenzione occorre prestare per le ferie non fruite nei termini di legge ovvero entro i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, che per l’anno in corso sono quelle maturate nel 2017 e che non saranno usufruite entro il 30 giugno 2019. Infatti, in base alle vigenti disposizioni INPS, con il cedolino paga del mese di luglio le ferie di competenza dell’anno 2017 non ancora fruite saranno assoggettate per l’importo del loro valore a contribuzione previdenziale (anche per la quota a carico del lavoratore), ferma restando la restituzione del valore della contribuzione pagata a successiva fruizione avvenuta.