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L’azienda ha diramato oggi un promemoria sulle regole fruizione ferie e sulla questione “assoggettamento previdenziale” relativo alle ferie non fruite entro i 18 mesi dalla maturazione, ovvero entro fine giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Tale imposizione sarà “restituita” al momento della fruizione.  Vi ricordiamo che he per approfondimenti potete consultare la nostra Guida a Ferie, Ex Festività e PCR e potete contattare anche i nostri sindacalisti sul territorio (qui trovate tutti i loro riferimenti).

Le “Regole in materia di orario di lavoro, ferie e permessi”  stabiliscono che le ferie (compresi gli eventuali residui degli anni precedenti) e i permessi ex festività devono essere fruiti da tutti i colleghi del Gruppo nel corso del 2020.

Occorre prestare particolare attenzione alle ferie non fruite nei termini di legge, ovvero entro i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, che per l’anno in corso sono quelle maturate nel 2018 e che non saranno usufruite entro il 30 giugno 2020.

In base alle vigenti disposizioni INPS, infatti, con il cedolino paga del mese di luglio 2020 le ferie di competenza dell’anno 2018 non ancora fruite saranno assoggettate per l’importo del loro valore a contribuzione previdenziale (anche per la quota a carico del lavoratore), ferma restando che il  valore della contribuzione pagata sarà restituito a successiva fruizione avvenuta.

Tutti i colleghi sono pertanto invitati a giustificare le assenze fruite o da fruire a titolo di ferie sino alla data del 30 giugno 2020 e non ancora correttamente imputate nel sistema informativo del personale.

 

 

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