Pubblicato il – 28 Dicembre 2021


Assegno Unico al via: prime informazioni provvisorie

E’ stato approvato il testo del decreto legislativo che attua l’assegno unico universale destinato a tutte le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.).

L’erogazione inizierà da marzo 2022, ma le domande potranno essere inviate a partire dalla pubblicazione delle Circolari INPS. Solo da marzo 2022 detrazioni e assegni familiari saranno abrogati.

Le indispensabili istruzioni INPS dovrebbero essere pubblicate entro gennaio (fino all’avvenuta pubblicazione delle istruzioni non sarà possibile presentare le domande di erogazione) e il decreto prevede comunque che le domande presentate entro giugno 2022 daranno diritto anche agli arretrati.

Le domande andranno poi rinnovate ogni anno, sulla base dell’ISEE aggiornato.

La FISAC ISP di Torino si sta organizzando per fornire ai suoi iscritti – a partire da gennaio – il servizio di compilazione gratuita dell’ISEE, che è il documento alla base della definizione degli importi dell’Assegno Unico. Appena disponibili vi forniremo tutte le indicazioni in proposito.

Qui di seguito vi anticipiamo comunque alcune prime informazioni provvisorie in merito alle novità introdotte dall’Assegno Unico.

Assegno unico figli 2022: importi e cumulabilità

L’assegno unico figli è universale cioè andrà a tutte le famiglie con figli con:

  1. una quota base minima  per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40.000 euro – o per coloro che decidono di non presentare l’ISEE -, fissata a 50 euro per 1 figlio
  2. una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell’ISEE familiare.

Va sottolineato che l’importo dell’assegno non rileva ai fini del reddito (art 8 TUIR). 

Tabella importi Assegno Unico

Il decreto prevede, a titolo di esempio, i seguenti importi:

ISEE Per ogni FIGLIO MINORE fino a due FIGLIO DA 18 A 21 ANNI A CARICO purché studenti o in servizio civile FIGLI DISABILE A CARICO OLTRE 21 ANNI FIGLIO MINORE DOPO IL SECONDO MAGGIOR. PER NUCLEO CON ENTRAMBI GENITORI LAVORAT. MAGGIOR. NUCLEO CON 4 O PIÙ FIGLI MAGGIOR. MADRE SOTTO I 21 ANNI
Fasce Importi mensili in euro
Da 0 a 15.000 175 85 85 85 30 100 20
Da 18.000 a 18.100 159,5 77,6 77,6 76,3 26,3 100 20
Da 20.000 a 20.100 149,5 72,8 72,8 70,6 23,9 100 20
Da 22.000 a 22.100 139,5 68 68 65,1 21,5 100 20
Da 24.000 a 24.100 129,5 63,2 63,2 59,5 19,1 100 20
Da 35.000 a 35.100 74,5 36,8 36,8 25,9 5,9 100 20
Da 37.000 a 37.100 64,5 32 32 23,1 3,5 100 20
Oltre 40.000 50 25 25 15 0 100 20

Durata: dal 7° mese di gravidanza fino a 21 anni del figlio, se il figlio sarà ancora a carico, con possibile corresponsione dell’importo direttamente al figlio maggiorenne se studia fuori sede.

Cumulabilità: l’assegno è cumulabile con altre prestazioni sociali.

Maggiorazioni dell’importo sono previste:

  • per le famiglie particolarmente numerose
  • per le mamme  di età inferiore a 21 anni (20 euro)
  • per famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (30 euro).

Disabili: gli assegni non sono differenziati sulla base dell’ISEE (tranne nel caso di figli disabili a carico oltre i 21 anni) ma per grado di disabilità:

  • per non autosufficienti: 100 euro, 
  • disabilità grave: 95 euro,
  • disabilità media: 90 euro,
  • disabile dai 18 ai 21 anni: 50 euro.

A questo proposito si segnala che l’assegno rivolto ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età.

Assegno unico figli 2022: bonus eliminati 

I sostegni familiari sicuramente eliminati a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico sono:

  • Premio nascita 800 euro (bonus mamma domani)
  • bonus bebè per i primi 12 mesi di vita
  • assegni al nucleo familiare e assegno temporaneo 
  • detrazioni per  figli a  carico
  • fondo prestiti ai neo genitori.

Periodo transitorio per il passaggio da detrazioni ad assegno unico

È prevista una maggiorazione transitoria mensile dell’assegno per i primi tre anni (2022-2024) per consentire la graduale transizione alle nuove misure. Per richiedere questa maggiorazione i nuclei interessati devono avere entrambe queste condizioni:

  • un valore dell’Isee non superiore ai 25 mila euro
  • l’effettiva percezione nel 2021 dell’assegno per il nucleo da parte del richiedente che lo deve autodichiarare al momento della domanda all’Inps 

Il decreto legislativo stabilisce le modalità di calcolo di questa “maggiorazione transitoria”, pari alla somma di due ammontari – componente familiare e componente fiscale – al netto dell’assegno unico così come determinato in base all’ISEE. 

Questa “maggiorazione transitoria” mensile spetta inoltre per intero nel solo 2022 (dal primo marzo), poi spetta per un importo pari a due terzi nel 2023 e un terzo nel 2024 e nei primi due mesi del 2025. Non spetta più a partire dal primo marzo 2025.

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