Pubblicato il – 1 Marzo 2012


Area Torino: norme su ferie ed ex festività

TORINO FERIEAl fine di chiarire equivoci e forzature in tema di Ferie e Ex Festività, ricordiamo che l’art. 49 del vigente CCNL prevede che i Piani Ferie devono essere comunicati e confermati al lavoratore tempestivamente; devono essere CONCORDATI tra lavoratore e responsabile il quale deve tenere conto delle esigenze personali e familiari, “in casi eccezionali si possono variare di comune intesa”, non è necessario comprovare la richiesta di variazione, occorre una semplice nuova intesa con il responsabile.
Si chiarisce inoltre che il limite di 18 mesi per la fruizione delle ferie si riferisce a una normativa Inps per cui, trascorso questo termine l’Azienda è sanzionata con un’ammenda e al lavoratore vengono addebitati gli oneri contributivi come se quelle giornate di ferie gli fossero state retribuite.
Per il dipendente non c’è nessuna penalizzazione, in quanto questa somma verrà restituita al momento della fruizione del giorno di ferie.
Nel Contratto Nazionale non ci sono riferimenti alle ferie arretrate, quindi la loro pianificazione non può essere forzata, ma deve tenere conto delle necessità organizzative dell’impresa e degli interessi e dei bisogni personali e famigliari dei lavoratori.
Ricordiamo che l’art. 50 CCNL comma 2 non prevede alcun obbligo da parte del lavoratore di fruizione dei permessi Ex Festività, quelli non fruiti devono essere monetizzati entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

*