Fringe benefit e mutui: Ulteriori iniziative parlamentari
È stato presentato in Senato un emendamento che ripropone (con un bel “copia e incolla”) uno degli emendamenti presentati dalla CGIL nello scorso mese di maggio (ve ne avevamo dato notizia qui):
Se venisse recepita la modifica a suo tempo da noi elaborata e proposta, con decorrenza 1° gennaio 2023 e per gli anni a venire verrebbe assunto come tasso di riferimento (anziché il tasso MRO in vigore alla fine dell’anno) l’MRO vigente
- al momento della stipula o della rinegoziazione del mutuo/prestito,
o, in alternativa,
- alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate,
adottando tempo per tempo la soluzione di maggior favore per la/il dipendente.
La modifica consentirebbe una soluzione (adeguata nel tempo e già a efficace per il 2023) rispetto a un problema su cui come FISAC e come CGIL non abbiamo mai smesso di sollecitare le forze politiche attraverso le varie iniziative di cui vi abbiamo dato via via conto.
Senza peccare di trionfalismi (che al momento sarebbero prematuri) sembrerebbe quindi che grazie a tali iniziative qualcosa si possa finalmente muovere.
Ovviamente vi terremo costantemente informati sull’evoluzione del confronto parlamentare.
Aumento soglia per l’acquisto di buoni spesa e carburante (piattaforma Welfare Hub)
Nel corso dell’incontro di oggi abbiamo richiesto all’azienda di adeguare – a favore di colleghe/i con figli a carico, che come noto per il 2023 possono beneficiare di un limite esente aumentato a € 3.000 – la soglia relativa all’acquisto di buoni spesa e carburante, soglia ad oggi “ferma” a € 258,23.
L’azienda non ha al momento fornito una risposta definitiva, precisando che:
- la procedura Welfare Hub ai fini dei buoni spesa/carburante prevede tempi limitati (chiusura al 30 novembre),
- tali tempi potrebbero non consentire di differenziare tra coloro che avranno necessità di sfruttare il limite per altri fringe benefit (in particolare per mutui) e chi potrebbe invece utilizzare la soglia esente per i buoni,
- l’azienda (in assenza di certezze sull’evoluzione in sede legislativa) potrebbe scegliere un percorso di cautela, per evitare sforamenti inconsapevoli (che costerebbero molto cari alla/al collega).
Cogliamo l’occasione per ricordare a coloro che hanno figli a carico che per far valere l’innalzamento del limite esente ai fini fiscali è indispensabile inserire entro il prossimo 30 novembre l’apposita autocertificazione in #People (percorso: #People > Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative il nuovo box “Autocertificazione Richiesta Soglia Fringe Benefits 3.000 euro”; maggiori informazioni qui).
L’autocertificazione è particolarmente importante per i titolari di mutui e prestiti per ridurre i rischi di sforamento soglia, considerato che NON è sufficiente il “consueto” inserimento in #People.
Mutui e prestiti cointestati con la compagna o il compagno (non coniugato)
Come abbiamo già precisato in una precedente nota, in caso di mutuo cointestato con il compagno o la compagna (c.d. convivente more uxorio, che non è equiparato al coniuge), in base alla normativa il calcolo del fringe benefit può essere ripartito tra i cointestatari (quindi si considera la sola quota relativa alla/al collega, con un significativo abbattimento).
Per il 2023 l’azienda quindi si attiverà per individuare i casi in cui la cointestazione ha queste caratteristiche ed effettuare pertanto il calcolo della sola quota attribuibile alla/al dipendente.
Per il 2022, al contrario, è stato attribuito alla/al collega l’intero ammontare.
Nei casi in cui questo avesse determinato un onere (e quindi un esborso verso il fisco) in realtà non dovuto, occorrerà presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
A fronte della richiesta di parte sindacale, l’azienda ha dichiarato che si sta attivando per fornire adeguata documentazione a supporto della richiesta di rimborso.
Buongiorno.
Sottopongo il mio caso in cui ho preso il mutuo cointestato con mio figlio, che ha figlia a carico.
Lui avrebbe diritto a un massimale di esenzione fringe b. di 3.000 euro, mentre verrà conteggiato il mio (258), che però sono cointestatario solo formalmente, altrimenti la banca non avrebbe erogato.
E’ possibile fare qualcosa?
Domando in aggiunta: l’aggravio irpef, causato dagli interessi sul mutuo agevolato, non dovrebbe poter essere detratto cosi come gli interessi di chiunque prende un mutuo e non è dipendente bancario?
Suggerisco infine di invitare il governo a esentare i mutui prima casa dal conteggio fringe benefit, visto anche le loro dichiarazioni di voler favorire la formazione di famiglia, possibilmente con figli.
Grazie in anticipo.
Buongiorno Giorgio,
provo a rispondere nell’ordine ai tuoi quesiti.
Preferirei invece astenermi sulla distanza tra dichiarazioni e politiche adottate.
1) Purtroppo no, perché in realtà il diritto di tuo figlio a un massimale elevato riguarda i fringe benefit che lui eventualmente percepisse dal suo datore di lavoro.
Nel tuo caso, il limite di esenzione è e rimane pari a € 258,23, proprio perché si tratta di un mutuo agevolato concesso a te (che non hai figli a carico) in quanto dipendente (come rilevi in caso di mancata cointestazione la banca non avrebbe erogato, perlomeno non alle stesse condizioni riservate al personale).
2) La normativa non lo prevede. Ovviamente in presenza di una disciplina iniqua per la sua incoerenza, si potrebbero ipotizzare innumerevoli meccanismi volti a introdurre quanto meno dei correttivi. Vedremo quale sarà l’iter parlamentare della proposta di modifica di cui abbiamo dato conto, che sanerebbe l’iniquità di fondo.
La soluzione elaborata dalla cgil altri non è altri che il ritorno al calcolo precedente al 1999 anno in cui il governo D’alema modificò il tasso di riferimento
Non esattamente:
la norma antecedente, modificata dal D.Lgs. n. 505/1999, prevedeva che si assumesse per il confronto il tasso di riferimento “vigente al momento della concessione del prestito”.
Ora (oltre al fatto di prevedere l’ipotesi “rinegoziazione”) l’obiettivo è stabilire che (se inferiore) debba essere preso come riferimento il tasso “alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate”.
Infatti tornare alla soluzione ante 2000 non impedirebbe di essere alle prese con un problema identico all’attuale, nel caso di mutui stipulati in questo periodo (con un tasso MRO al 4,50%).
Tra qualche anno, nel caso di discesa dei tassi e di mutui a tasso variabile, ci troveremmo alle prese con un nuovo divario tra il tasso applicato (che beneficerebbe di una riduzione) e il tasso MRO utilizzato a riferimento (“fissato” al 4,50%).
In altri termini né la precedente formulazione, né l’attuale (in vigore dal 01.01.2000) sono risolutive, in presenza di oscillazioni di tasso repentine e per valori significativi: occorre una norma che le racchiuda entrambe.
Buongiorno, nel caso di colleghi cointestatari di mutui con il coniuge e che sono separati o divorziati, il calcolo del fringe benefit può essere ripartito e dunque considerare a carico del collega solo metà mutuo?
Ciao Chiara.
La nostra interpretazione è la seguente.
Il coniuge legalmente ed effettivamente separato si continua a includere tra i familiari di cui all’art. 12 del TUIR solo nel caso in cui conviva con il contribuente o riceva dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (il riferimento è al comma 1, lettera d, riguardante i c.d. “altri familiari”, del citato art. 12). L’eventuale inclusione tra i familiari (che derivasse da una di queste due condizioni: convivenza/assegni) non consente di scorporare la quota del mutuo relativa all’altro cointestatario.
Di conseguenza, qualora invece non vi sia convivenza (né riconoscimento di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria), riteniamo sia da “scorporare” dai conteggi la quota in capo al coniuge (legalmente ed effettivamente separato).
Il divorzio in quanto scioglimento del matrimonio (e quindi cessazione della condizione di familiare) dovrebbe sempre dare diritto a calcolare la sola quota del mutuo in capo al dipendente (considerando quindi solo la metà).
Grazie, per capire meglio: l’assegno per il mantenimento per sé stesso o/e i figli derivanti dall’accordo di separazione non consente lo scorporo?
Per il collega separato, è sufficiente l’inserimento in people della nuova situazione per consentire alla banca i conteggi? Per esempio se la separazione è avvenuta in corso d’anno o, appunto, se riceve assegni. Grazie ancora
Buongiorno Chiara,
purtroppo, essendo una materia “in divenire”, non siamo in grado di rispondere con sufficiente sicurezza alle tue domande rispetto alle quali preferiamo non basarci su ipotesi (per quanto fondate sul buon senso).
Rispetto al primo quesito, considerato che il criterio si basa sulle regole che consentono (in presenza di determinati limiti di reddito del coniuge separato) di usufruire delle detrazioni per il coniuge medesimo, ritengo che sia preferibile consultare il CAF fornendo la documentazione relativa all’assegno.
In alternativa, il quesito potrebbe essere posto in People, così come andrà sicuramente posta in People la questione riguardante l’aspetto più procedurale che evidenzi.
Ma un innalzamento della soglia per chi non ha figli a carico??? Questo dovrebbe essere il punto principale da cui non arretrare nemmeno di un passo, perché 258 euro sono una barzelletta per chi ha mutuo, meglio togliere la soglia a quel punto.
Gli emendamenti presentati a maggio dalla CGIL hanno affrontato anche questo aspetto, che purtroppo sembra però non avere (almeno al momento) seguito nel dibattito parlamentare.
Comunque, nei conteggi che stiamo effettuando per colleghe/i che beneficiano della soglia aumentata per la presenza di figli a carico, rileviamo con grande frequenza il superamento anche del limite di € 3.000.
Insomma, ci rendiamo conto che una soglia a € 3.000 appaia come un agognato obiettivo (e in effetti in alcuni casi potrebbe essere risolutiva), ma purtroppo rischia di essere solo una “toppa” neppure sufficiente a coprire il “buco”.
Buonasera, confermo che, come avete già indicato, ad oggi l’aggiornamento del limite fringe a 3000 eur (per chi ha figli a carico ed ha fatto prevista autocertificazione) in welfarehub non è stato effettuato. Ho fatto anche specifica richiesta di assistenza a H.R. pochi giorni fa e anche questa ha confermato “il limite è eur 258” senza dare almeno un previsionale sull’aumento. Alla luce di ciò e considerato l’avvicinarsi del termine ultimo di fine Novembre ho necessariamente ripiegato sul rimborso spese Universitarie e rinunciato ai buoni spesa, peccato che le spese Universitarie le avrei potute portare in prossima dichiarazione 730 come detrazione e risparmiarci il 19%. Se non sbaglio la Legge in tema di fringe benefit è di Luglio scorso (e la circolare dell’A.E. di Agosto), sono passati diversi mesi!