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Vi informiamo che che è già possibile da ieri, 27 febbraio, inserire sul sito dell’Inps le domande per il Bonus asilo nido 2023.

L’agevolazione, introdotta con la legge di Bilancio del 2017 nell’ambito delle misure a sostegno del reddito delle famiglie è stata via via confermata ed è disponibile anche per il 2023. Si tratta di un contributo – che varia in base all’Isee – per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L’importo viene erogato fino a esaurimento fondi – che nel complesso sono circa 550 milioni di euro per l’anno in corso – e spetta a cittadini italiani residenti in Italia o in uno dei Paesi europei oppure a cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno anche non permanente. Il bonus non è cumulabile con le detrazioni fiscali per frequenza asili nido, ma invece è cumulabile con l’assegno unico universale per i figli e con il welfare aziendale, ovvero può essere utilizzato anche per pagare le rette degli asili aziendali.

Gli importi: da 1.500 a 3.000 euro

Il rimborso sulla retta varia in base all’Isee, seguendo tre scaglioni: 3.000 euro l’anno (distribuibili in un massimo di 11 mensilità, pari a circa 270 euro al mese) per i nuclei familiari con Isee sotto i 25mila euro; 2.500 euro (circa 227 euro al mese) per i nuclei con Isee tra i 25.001 e i 40mila euro e 1.500 euro all’anno (circa 136 euro al mese) nel caso in cui l’Isee superi i 40 mila euro o nel caso non venga presentato l’Isee aggiornato.

Come fare la domanda

La domanda – una per ciascun figlio – può essere inoltrata telematicamente sul sito dell’Inps (per raggiungere la pagina di richiesta cliccate qui e poi accedete tramite le vostre credenziali) o attraverso il patronato INCA CGIL (qui le sedi) “prenotando” le mensilità per cui si richiede il beneficio, da gennaio a dicembre 2023. Per ricevere la cifra, però, bisognerà caricare sul sito le fatture o le ricevute che attestino i pagamenti già effettuati. Il rimborso mensile non può eccedere la quota saldata e viene accreditato sul conto intestato al genitore (o affidatario) cui sono intestate – e che ha pagato – le fatture.

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