Pubblicato il – 1 Aprile 2021


Agli iscritti al Fondo di Previdenza CRFirenze

ex esonerativo). Fu così che nel 1959 veniva raggiunto un accordo fra la Cassa di Risparmio di Firenze e le OO.SS. per la definizione dello Statuto e delle prestazioni del Fondo la cui operatività fu poi autorizzata con il successivo D.P.R. 14/2/1963 n. 439.

trattamento riservato al personale che vi era stato iscritto fino al 1990.

Alla luce delle modifiche di legge e della adeguatezza patrimoniale del Fondo nonché delle sue prospettive di rendimento a far tempo dal 1/1/1991 è cessata la contribuzione a favore del Fondo di Previdenza sia a carico aziendale che degli iscritti

A oggi sono iscritti al Fondo di previdenza coloro che erano stati assunti in Cassa di Risparmio di Firenze fino al 31 dicembre 1990.

(ragguagliato ad anno) per Ausiliari, Impiegati e Quadri di 1°, 2° e 3° livello (no ex Funzionari)

  • Lo scopo del Fondo dunque era ed è quello di assicurare un trattamento previdenziale complessivo (Inps + Fondo) nel rispetto delle regole sopra indicate.

    L’art. 7 dello Statuto del Fondo prevede la possibilità di richiedere modifiche statutarie su proposta di almeno 500 iscritti (attivi o pensionati). L’Associazione Pensionati ha presentato una serie di modifiche che sono state valutate dal CdA del Fondo di Previdenza che ne ha approvate alcune. Le modifiche proposte dall’Associazione Pensionati che sono state anche deliberate dal C.d.A del Fondo, per divenire operative previa presentazione alla Vigilanza, ai sensi dello Statuto dovranno anche essere approvate dalla maggioranza assoluta degli iscritti al Fondo, mediante referendum.

    Le modifiche statutarie che saranno sottoposte a Referendum non più tardi del mese di maggio 2021, consistono in:

    • indicazione dei criteri necessari a stabilire il capitale dello zainetto, sulla falsariga di quanto già attuato per precedenti accordi di confluenza nel Fondo a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo

    In caso di approvazione dei quesiti referendari, lo Statuto del Fondo risulterà modificato con l’introduzione delle nuove previsioni che pertanto saranno il riferimento in caso di future trattative di confluenza nel Fondo a prestazione definita del Gruppo. In tal caso quindi sarà già lo Statuto che prevedrà, in caso di fusione del Fondo, la possibilità, a scelta di ogni singolo lavoratore/pensionato, di poter trasformare la propria rendita integrativa (in pagamento o attesa), in un capitale, il c.d. zainetto, come peraltro anche i precedenti accordi di confluenza avevano comunque previsto.

    La confluenza nel Fondo a Prestazione definita di Gruppo con accordo sindacale operata nel corso degli anni ha sempre previsto il mantenimento delle prestazioni come definite dagli Statuti dei fondi confluenti nonché la conservazione delle eventuali garanzie come originariamente pattuite.

    La gestione del patrimonio del Fondo a Prestazione definita di Gruppo, come pure del Fondo CRF è regolata dalla Legge e deve essere affidata a gestori indipendenti tramite gara pubblica nel rispetto dei limiti sul conflitto di interessi. Il C.d.A del Fondo a Prestazione definita del Gruppo è parimenti a composizione paritetica con presenza di rappresentanti degli iscritti (in servizio e pensionati) da questi eletti.

    Come di consueto. vi terremo informati non solo del progredire delle operazioni referendarie ma anche dell’eventuale avvio di trattative sindacali finalizzate alla confluenza del Fondo di previdenza CRF nel Fondo a Prestazione definita di Gruppo.

    Le RSA Fisac Cgil Intesasanpaolo Firenze