Il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze trae origine dall’art. 15 della Legge 20/2/1958 n. 55, che autorizzava alcune aziende bancarie a costituire enti previdenziali sotto forma di Fondazioni esonerandole nel contempo dall’obbligo di iscrivere i dipendenti all’Inps e di versarvi quindi i relativi contributi previdenziali (da qui la definizione di Fondo ex esonerativo). Fu così che nel 1959 veniva raggiunto un accordo fra la Cassa di Risparmio di Firenze e le OO.SS. per la definizione dello Statuto e delle prestazioni del Fondo la cui operatività fu poi autorizzata con il successivo D.P.R. 14/2/1963 n. 439.
In sostituzione dell’iscrizione all’Inps fu concessa quindi la possibilità di costituire un Fondo di Previdenza Esonerato, sotto forma di Fondazione sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro, con bilancio separato e autonomo rispetto all’Azienda, comunque responsabile in solido delle obbligazioni del Fondo stesso, amministrato da un Consiglio di Amministrazione a composizione paritetica (composto cioè da un numero uguale di rappresentanti dell’Azienda e del personale).
Per effetto della Legge 218/90 e del successivo d.lgs. 357/90, a far data dal 1/1/1991, il Fondo: cessava di essere esclusivamente sostitutivo – dipendenti e pensionati venivano quindi iscritti all’Inps in una apposita Sezione Speciale -; e veniva trasformato in Fondo Integrativo a prestazione definita. Tale trasformazione manteneva comunque in carico alla Banca le garanzie per il trattamento riservato al personale che vi era stato iscritto fino al 1990.
Alla luce delle modifiche di legge e della adeguatezza patrimoniale del Fondo nonché delle sue prospettive di rendimento a far tempo dal 1/1/1991 è cessata la contribuzione a favore del Fondo di Previdenza sia a carico aziendale che degli iscritti
A oggi sono iscritti al Fondo di previdenza coloro che erano stati assunti in Cassa di Risparmio di Firenze fino al 31 dicembre 1990.
Il Fondo di Previdenza ex-Esonerato dal 1991 ha quindi la funzione di integrare la pensione erogata dall’Inps al fine di garantire, con un massimo di 35 anni di anzianità contributiva:
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l’85% dell’ultimo stipendio (ragguagliato ad anno) per Ausiliari, Impiegati e Quadri di 1°, 2° e 3° livello (no ex Funzionari)
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semplificando, perché il nuovo statuto in vigore dal 2011 ha introdotto una diversa definizione basata sui livelli di retribuzione, l’82% per Quadri di 3° e 4° livello (ex Funzionari) e per i Dirigenti diventati tali dopo il Ccnl dell’11/7/1999, nonché all’82% per i Dirigenti diventati tali prima del Ccnl 11/7/1999 e con 37 anni di anzianità contributiva.
Lo scopo del Fondo dunque era ed è quello di assicurare un trattamento previdenziale complessivo (Inps + Fondo) nel rispetto delle regole sopra indicate.
L’art. 7 dello Statuto del Fondo prevede la possibilità di richiedere modifiche statutarie su proposta di almeno 500 iscritti (attivi o pensionati). L’Associazione Pensionati ha presentato una serie di modifiche che sono state valutate dal CdA del Fondo di Previdenza che ne ha approvate alcune. Le modifiche proposte dall’Associazione Pensionati che sono state anche deliberate dal C.d.A del Fondo, per divenire operative previa presentazione alla Vigilanza, ai sensi dello Statuto dovranno anche essere approvate dalla maggioranza assoluta degli iscritti al Fondo, mediante referendum.
Le modifiche statutarie che saranno sottoposte a Referendum non più tardi del mese di maggio 2021, consistono in:
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richiamo delle norme di Legge e statutarie sulle garanzie a carico della Banca con riferimento alla prestazione anche in caso di fusione del Fondo in altro Fondo pensione;
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in caso di fusione del Fondo, possibilità di prevedere l’erogazione, a richiesta dell’iscritto e previa opportuna informativa individuale, di uno zainetto al posto della rendita;
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indicazione dei criteri necessari a stabilire il capitale dello zainetto, sulla falsariga di quanto già attuato per precedenti accordi di confluenza nel Fondo a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo
In caso di approvazione dei quesiti referendari, lo Statuto del Fondo risulterà modificato con l’introduzione delle nuove previsioni che pertanto saranno il riferimento in caso di future trattative di confluenza nel Fondo a prestazione definita del Gruppo. In tal caso quindi sarà già lo Statuto che prevedrà, in caso di fusione del Fondo, la possibilità, a scelta di ogni singolo lavoratore/pensionato, di poter trasformare la propria rendita integrativa (in pagamento o attesa), in un capitale, il c.d. zainetto, come peraltro anche i precedenti accordi di confluenza avevano comunque previsto.
La confluenza nel Fondo a Prestazione definita di Gruppo con accordo sindacale operata nel corso degli anni ha sempre previsto il mantenimento delle prestazioni come definite dagli Statuti dei fondi confluenti nonché la conservazione delle eventuali garanzie come originariamente pattuite.
La gestione del patrimonio del Fondo a Prestazione definita di Gruppo, come pure del Fondo CRF è regolata dalla Legge e deve essere affidata a gestori indipendenti tramite gara pubblica nel rispetto dei limiti sul conflitto di interessi. Il C.d.A del Fondo a Prestazione definita del Gruppo è parimenti a composizione paritetica con presenza di rappresentanti degli iscritti (in servizio e pensionati) da questi eletti.
Come di consueto. vi terremo informati non solo del progredire delle operazioni referendarie ma anche dell’eventuale avvio di trattative sindacali finalizzate alla confluenza del Fondo di previdenza CRF nel Fondo a Prestazione definita di Gruppo.
Le RSA Fisac Cgil Intesasanpaolo Firenze