Abbiamo provveduto a un’integrazione del paragrafo relativo alla previdenza complementare, evidenziando che, in considerazione del fatto che l’accesso all’esodo è subordinato all’autorizzazione INPS, come valutazione prudenziale, consigliamo di non procedere al riscatto della propria posizione previdenziale integrativa fino al pervenimento dell’autorizzazione INPS in questione.
Vi ricordiamo che le parti variate rispetto alla versione precedente della guida presentano una evidenziazione in giallo come questa.
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Per completezza di informazione segnalo che la guida, comunque ben fatta, contiene un’imprecisione che ho notato viene spesso commessa. Andrebbe infatti evidenziato che in base all’accordo quadro 8 luglio 2011, punto 3, la decurtazione di cui al punto 6 della guida (i.e. 8% e 11%) si applica sulla parte dell’assegno straordinario relativo alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo solamente per coloro che alla data del 8 luglio 2011 hanno il trattamento pensionistico calcolato integralmente con il sistema retributivo e NON per coloro che la cui pensione alla stessa data è calcolata secondo il sistema misto (ai quali la decurtazione non si applica).
Riporto qui quanto già risposto su FB
Temo di non aver compreso l’imprecisione a cui ti riferisci. La riduzione percentuale dell’assegno è prevista per la quota retributiva per coloro che avevano la quota retributiva fino al 31/12/11. La norma è contenuta nel Decreto 67329 del 3/8/12 all’art. 4, comma 8 paragrafo a) punto 1) e paragrafo b) punto 1. Cito il testo:
“(…il Fondo eroga un assegno di sostegno al reddito il cui importo è pari a:…) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 al lordo dell’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”
Proprio come dici tu: la riduzione si applica “nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è INTEGRALMENTE calcolato con il sistema RETRIBUTIVO” e quindi non nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è calcolato con il sistema MISTO ai quali la riduzione 8-11% NON si applica perché già penalizzati dal metodo di calcolo misto (così come non si applica alle lavoratrici che hanno optato per il calcolo della pensione secondo il metodo integralmente contributivo). Il calcolo della pensione avviene infatti secondo il metodo retributivo (almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995), misto (meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995) e contributivo (opzione). Solamente al primo metodo si applica la riduzione e non agli altri due. Di questa distinzione (in particolare per i lavoratori che al 31/12/11 sono nel sistema misto e non retributivo) non si fa cenno nella guida. Il paragrafo 6 della guida lascerebbe anzi intendere che la riduzione si applica anche sul pro-quota retributivo nel sistema misto: non è così e andrebbe corretta. La chiave di lettura sta proprio in quell’ “integralmente”.
Riprendo la risposta data su FB (tra l’altro, scegliamo uno dei due canali e, se del caso, proseguiamo su uno solo dei due, ti va?):
Hai ragione: non avevo capito. In realtà non abbiamo fatto riferimento alla NON penalizzazione di chi ha il sistema “misto” perché tra gli attuali esodati non credo che nessuno abbia tale sistema. In ogni caso se invece non fosse così, ovvero se qualcuno di loro avesse tale sistema, NON avrebbe la penalizzazione.