Pubblicato il – 27 Ottobre 2011


Aggiornamenti su pagamento assegno per gli ATTUALI esodati che hanno subito l’allungamento delle finestre

Questo è il testo del messaggio INPS n° 20062 del 21 ottobre 201, (click qui) che fornisce istruzioni alle Sedi periferiche dell’Istituto per la messa in pagamento delle posizioni già liquidabili, ossia quelle rientranti nella graduatoria dei primi 10.000 lavoratori aventi diritto al trattamento pensionistico con le norme previgenti.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, ripetutamente sollecitato da CGIL CISL e UIL, non ha finora provveduto né ad ampliare il limite dei c.d. 10.000 né ad emanare, di concerto con il Ministero dell’Economia, il decreto che dovrebbe garantire, con oneri a carico del Fondo per l’occupazione, la copertura del reddito a quei lavoratori (esodati, in mobilità ecc.), i quali, per effetto della legge 122/2010, sono o resteranno privi di sostegno al reddito e di pensione, dato lo spostamento delle c.d. finestre mobili.

Più di recente (13 e 19 ottobre c.a.), nel corso di incontri tra ABI, OO.SS. e rappresentanti qualificati del Ministero del Lavoro, sono state fornite dai rappresentanti del Ministero del Lavoro importanti rassicurazioni a riguardo degli “esodati” del settore credito.
In pratica, coloro che resteranno esclusi dalla graduatoria dei 10.000, che INPS sta predisponendo, (lavoratori che potranno andare in pensione con i requisiti previgenti alla legge 122/2010), riceveranno, cessata la copertura del c.d. “assegno straordinario”, il sostegno al reddito a carico del Fondo Nazionale per l’occupazione (ivi compresi i dirigenti del settore, altrimenti esclusi dagli ammortizzatori di legge ).
I relativi oneri saranno integralmente a carico della finanza pubblica.

Il messaggio dell’INPS, per detti aspetti, non può che rinviare appunto al decreto di prossima emanazione.
E’ comunque sempre opportuno che gli interessati presentino all’INPS la domanda di pensione, in base alla decorrenza della pensione come prevista dalla previgente normativa di legge, allegando dichiarazione scritta contenente l’espressione di volontà ad avvalersi della previgente normativa.