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guida malattiaLa nostra esperta Federica Toffoletti ha completamente rivisto e aggiornato la guida alla Malattia e assenze correlate.

Federica è a vostra disposizione per chiarimenti consulenze personalizzate: trovate i suoi riferimenti nella
pagina della guida a cui potete accedere facendo click qui

In ogni caso, poiché ci sono giunte alcune segnalazioni in merito a disguidi e mancati riconoscimenti del periodo di malattia a seguito di errori presenti nel certificato telematico del medico curante o omissioni nei certificati rilasciati da strutture ospedaliere o di pronto soccorso, vi raccomandiamo di verificare la correttezza dei dati inseriti in tali certificati, poiché l’INPS in nessun caso ammette rettifiche successive, nemmeno se certificate dal medesimo medico curante, e neanche in caso di puro errore di digitazione di qualche dato.

In particolare ricordiamo che :

  • la prognosi decorre in via generale dalla data di redazione del certificato medico. E’ tuttavia ammessa la possibilità di riconoscere la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti compilata la voce “dichiara di essere ammalato dal …“. Mentre nel caso in cui vi sia indicata più di una giornata lavorativa precedente alla data di rilascio del certificato, il trattamento economico per malattia viene riconosciuto solo a partire dalla data del certificato medico, mentre i giorni di assenza precedenti non vengono retribuiti.
  • In caso di prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso, qualora la certificazione sia rilasciata da strutture ospedaliere o di pronto soccorso non ancora abilitate all’inoltro del certificato medico telematico, il dipendente deve recarsi dal proprio medico curante per il rilascio di un ulteriore certificato medico a copertura del periodo di prognosi specificato, a meno che la certificazione medica rilasciata dalla struttura ospedaliera o di pronto soccorso faccia esplicito riferimento ad uno “stato di incapacità lavorativa”. Se non c’è tale riferimento e il collega non provvede a far certificare la malattia dal proprio medico, non verrà riconosciuto il trattamento economico per il periodo di assenza.
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